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Categorie Antiproibizionismo

Tempo di lettura 2 minuti

Cannabis light: le motivazioni della cassazione non chiariscono nulla

Dopo la sentenza tanto attesa della cassazione, emessa lo scorso 30 maggio, abbiamo (fortunatamente) assistito ad alcuni provvedimenti giudiziari significativi come il dissequestro di una partita di cannabis light poiché “priva di effetto drogante”, identificato nel limite stabilito dalla legge al di sotto dello 0,5%, al di sotto del quale non si tratta di sostanza pericolosa.

A distanza di oltre un mese, finalmente sono arrivate la tanto attese motivazioni delle sezioni unite della Cassazione che chiariscono che la cannabis light messa in commercio non rientra nella legge sulla coltivazione, ma nel testo sulle droghe. Questo sta a significare che chi vende cannabis light, se trovato con dei prodotti con un valore drogante, rischia come minimo una denuncia per spaccio di droga.

 

«La coltivazione di cannabis sativa L. ad uso agroalimentare, promossa dalla legge n. 242 del 2016, è stata utilmente definita sia mediante l’indicazione della varietà di canapa di cui si tratta, sia in considerazione dello specifico ambito funzionale dell’attività medesima, che non contempla l’estrazione e la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefacente o psicotropa. Pertanto, dalla coltivazione di cannabis sativa L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall’art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016 e, in particolare, foglie, infiorescenze, olio e resina.», se non privi di effetto drogante come viene specificato più avanti nelle motivazioni.

Viene per di più ribadita la non responsabilità, e quindi la non punibilità, dell’agricoltore che ha rispettato tutte le prescrizioni della legge nel caso in cui si verifichi il superamento del valore soglia 0,6%, di cui si prevede il sequestro e la distruzione della coltivazione per ordine dell’autorità giudiziaria.
Si legge a tal proposito: «Pertanto, la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina derivanti dalla coltivazione di cannabis sativa L., integra la fattispecie di reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., atteso che la tabella II richiama testualmente tali derivati della cannabis, senza effettuare alcun riferimento alle concentrazioni di THC presenti nel prodotto. La norma incriminatrice, infatti, riguarda la commercializzazione dei derivati della coltivazione – foglie, inflorescenze, olio e resina – ove si concentra il tetraidrocannabinolo; diversamente, la novella del 2016, nel promuovere la coltivazione agroindustriale della canapa a basso contenuto di THC, proveniente da semente autorizzata, pone dei limiti soglia rispetto alla concentrazione presente nella coltura medesima».

Osservano inoltre le sezioni unite della Corte di Cassazione che ciò che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l’idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante.

Uno dei punti chiave che riassume le motivazioni si trova alla fine del documento e ribadisce: «In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: la commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa l., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.»

«Infine un’ultima cosa» sottolinea Zaina rivolgendosi in particolare ai commercianti del settore «è che le regole per i sequestri non devono cambiare. Le forze dell’ordine quando entrano in un negozio non hanno prova certa che all’interno si vendano prodotti illeciti, pertanto quanto stabilito dal tribunale di Genova, le FF.OO devono sequestrare solo dei campioni, analizzarli rapidamente e se sono tali da superare lo soglie droganti procedere al sequestro, non in caso contrario».

Ci troviamo ancora in una situazione normativa dove tutto è poco chiaro e soggetto ad interpretazione giuridica, ma fortunatamente ci sono molti addetti del settore che resistono e sono pronti a rivendicare i propri diritti, e quelli della canapa!

Fonte: Dolcevita
AZIENDA

 

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